Patent Box – Le novità del Decreto Crescita

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Il 30 aprile 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 (“Decreto Crescita”), contenente disposizioni di carattere economico e fiscale per la crescita e il rilancio degli investimenti da parte delle imprese.

Il Decreto, in vigore dal 1 maggio 2019, introduce alcune novità anche in tema di Patent Box, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso e utilizzo dell’agevolazione.

 

Quali novità contiene il Decreto Crescita in materia di Patent Box?

La prima novità introdotta riguarda una nuova modalità di esercitare l’opzione del Patent Box: le imprese potranno scegliere se avvalersi delle procedure vigenti (contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, se obbligatorio) oppure “determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’azienda comunica all’Amministrazione finanziaria il possesso della documentazione, la quale deve essere messa a disposizione dell’Agenzia in caso di verifiche.

La disposizione è valida anche per le imprese che si sono avvalse della procedura di ruling e hanno già avviato il contraddittorio, ma non hanno ancora concluso l’accordo con l’Agenzia. Queste possono quindi decidere, comunicandolo formalmente, di rinunciare al ruling e avvalersi della modalità alternativa.

La seconda novità prevede, per chi utilizzerà la nuova procedura, una nuova modalità di fruizione del beneficio in dichiarazione dei redditi: la variazione fiscale in diminuzione derivante dal reddito agevolabile di ogni esercizio non verrà più inserita per intero nella dichiarazione relativa a quell’esercizio, ma dovrà essere suddivisa in tre tranche e inserita in tre dichiarazioni dei redditi separate, ovvero quella dell’esercizio in oggetto e quelle dei due esercizi successivi.

 

Le novità del Decreto Crescita renderanno il Patent Box più vantaggioso per le imprese?

Per poter avere un quadro completo, anche dal punto di vista operativo, occorre attendere ulteriori sviluppi. Allo stato attuale, possiamo avanzare alcune ipotesi e riflessioni.

Sebbene il Decreto sia in vigore dal 1 maggio 2019, esso deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi entro giugno, pena decadenza dello stesso. Non si può quindi escludere che il testo venga emendato in sede di dibattito parlamentare.

Inoltre sarà determinante, dal punto di vista operativo, il provvedimento che l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (quindi entro luglio), come previsto dal Decreto stesso. Il provvedimento dovrà definire ulteriori disposizioni attuative, in particolare i dettagli che la documentazione dovrà contenere.

Sappiamo che finora il ruling ha comportato tempi lunghi (lo saranno sempre di meno), ma in compenso sappiamo anche che consente di instaurare un rapporto equilibrato tra azienda e Agenzia nella discussione dei metodi di calcolo, che una volta concordati non possono più essere contestati.

D’altra parte, avvalersi della nuova procedura consentirebbe all’azienda di anticipare il godimento del beneficio (anche se solo una tranche alla volta), ma nello stesso tempo significherebbe rinunciare ad avere quella posizione paritaria e non passiva che il contraddittorio potrebbe garantirle, esponendosi quindi al rischio di subire provvedimenti unilaterali (anche sanzionatori) da parte dell’Agenzia.

Nella migliore delle ipotesi, redigere la documentazione richiederà alle aziende un impegno analogo a quello attuale, anche se con tempistiche meno vincolanti (come nel caso dell’istanza e delle memorie integrative); nella peggiore delle ipotesi, il provvedimento potrebbe prescrivere una documentazione particolarmente onerosa da produrre per l’azienda e creare una potenziale “barriera all’entrata” per l’agevolazione.

In conclusione, prima di poter trarre dei giudizi definitivi, occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente i dettagli della documentazione e le disposizioni attuative per la nuova procedura.

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