Con l’approvazione di Camera e Senato, in data 11 febbraio 2019 il Decreto Semplificazioni è diventato legge in vigore a partire dal 13 febbraio c.a.
Tra le novità apportate una riguarda i magazzini autoportanti e la fruizione dell’Iper ammortamento.
Qual è il costo agevolabile dei magazzini automatizzati?
L’art. 3 – quater comma 4 aggiorna le precedenti disposizioni dell’Agenzia dell’Entrate: il costo agevolabile dei magazzini automatizzati, purché interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, comprende anche il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione. Poiché la scaffalatura costituisce anche parte del sistema costruttivo del fabbricato, resta la sua rilevanza ai fini della determinazione della rendita catastale e dell’IMU poiché ne rappresenta un elemento costruttivo.
In questo modo, venendo incontro alle pressioni di Confindustria, il legislatore ha inserito i costi della struttura portante, il cui valore può raggiungere fino al 30% dell’intero costo del magazzino automatizzato.
Poiché la norma ha natura di interpretazione autentica, ha valore retroattivo: pertanto le imprese che già nel 2017 e nel 2018 hanno effettuato investimenti in questi magazzini non considerando i costi relativi alla scaffalatura in base a quanto indicato dalla Risoluzione 62/E/2018, potranno ripresentare la dichiarazione mod. Redditi dell’annualità relativa, stanziando la corrispondente variazione in diminuzione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa dell’iper ammortamento.
In questi casi è consigliabile per l’impresa provvedere ad una integrazione della perizia/attestazione nella quale vengono riconfermati i requisiti previsti dalla norma e aggiornato il valore del bene.
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