Credito d’imposta R&S: nuova Circolare in materia di operazioni straordinarie

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Il 16 maggio 2018 è stata pubblicata una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti riguardanti il credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo in caso di operazioni straordinarie. La Circolare n. 10/E affronta, in particolare, gli aspetti che possono sorgere quando i soggetti beneficiari del credito sono interessati da trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda o rami aziendali.

Considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, viene chiarito che saranno tutelate le imprese che hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare, avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati. Nessuna sanzione sarà quindi applicata se una parte del credito è stata indebitamente utilizzata in compensazione, a causa di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. D’altra parte, se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese potranno utilizzarlo in compensazione presentando una dichiarazione integrativa a favore.

 

Operazioni di Trasformazione

L’operazione di trasformazione rappresenta una vicenda modificativa dell’atto costitutivo, che può determinare il passaggio da uno ad altro modello di organizzazione societaria o la trasformazione di una società in ente (o viceversa). L’operazione deve essere neutrale ai fini dell’esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione, la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può quindi essere diversa dall’ammontare del credito nel caso in cui non ci fosse stata l’operazione.

 

Operazioni di Fusione

La Circolare distingue le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell’agevolazione. In quest’ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l’operazione abbia o meno effetti retroattivi.

– Nel caso di operazione di fusione in uno dei periodi rilevanti ai fini del calcolo della media di riferimento, il soggetto risultante dall’operazione è tenuto a considerare anche i costi eleggibili ai fini del calcolo della media di riferimento sostenuti dalle società incorporate (o fuse).

– Nel caso di operazione di fusione nel corso di uno dei periodi agevolati, si ritiene che la società incorporante (o risultante) erediti direttamente la media di riferimento della società incorporata, così come calcolata in capo a quest’ultima, e non i singoli costi eleggibili.

– In caso di operazioni di fusione senza effetti retroattivi, la società incorporata (o fusa) ha diritto al credito in relazione ai costi sostenuti fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione di riorganizzazione ed imputabili a detto periodo.

 

Operazioni di Scissione

Per quanto riguarda le operazioni di scissione, valgono in linea generale le indicazioni fornite in merito alle operazioni di fusione. Il problema che si pone rispetto alla fusione è relativo alla corretta attribuzione della media di riferimento. Quindi, si prevede l’attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa.

 

Operazioni di Conferimento di azienda o di ramo aziendale

Nel caso di conferimento d’azienda all’interno di un gruppo societario o tra parti correlate, ai fini dell’attribuzione dei costi e della media storica di riferimento, vanno applicate le stesse soluzioni individuate per le operazioni di scissione, attesa l’unicità del soggetto economico.

Il parametro storico rileva in capo al soggetto conferente/committente in qualità di “investitore”. Ma nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo, venga trasferita unitamente al complesso aziendale deputato all’attività di ricerca anche la titolarità degli investimenti, divenendo il conferitario il soggetto “investitore”, quest’ultimo deve assumere, ai fini nel calcolo del credito d’imposta, l’eventuale parametro storico maturato dal conferente.

 

Infine la Circolare ribadisce che le operazioni di riorganizzazione tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo o tra parti correlate non possono determinare la duplicazione dell’agevolazione sul medesimo investimento. Infatti, un costo può concorrere alla determinazione del credito d’imposta in uno solo dei periodi agevolati.

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