Credito d’imposta Formazione 4.0: finalmente al via!

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L’articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti”, ovvero le tecnologie rilevanti al processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Il decreto attuativo del credito d’imposta datato 4 maggio 2018 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018, fornendo le regole e le istruzioni per beneficiare dell’agevolazione.


A cosa serve

La misura è stata pensata per stimolare le imprese ad attuare piani di formazione per accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti.

Infatti per essere competitive le imprese italiane si devono trasformare ed innovare, nella consapevolezza che al di là di tecnologie e processi, sono le persone con le loro competenze che possono far vincere le sfide legate alla Quarta Rivoluzione Industriale. La formazione è una leva fondamentale per la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze strategiche dei propri dipendenti. Per questo motivo, la Legge di Bilancio 2018 prevede un credito d’imposta per le imprese che investono nella Formazione 4.0 del personale.


In cosa consiste il beneficio

Il beneficio consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative a:

  • il solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene coinvolto in attività di formazione;
  • le spese relative al personale dipendente che partecipa come tutor/docente alle attività di formazione (spesa ammissibile al massimo pari al 30% della retribuzione annua complessiva del dipendente);
  • le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti, entro il limite massimo di euro 5.000,00.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000,00 per ciascun beneficiario (azienda).

N.B. Le attività di formazione devono essere espressamente disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Inoltre dovrà essere rilasciata a ciascun dipendente, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, l’attestazione di effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

NON È NECESSARIO AVER EFFETTUATO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


A chi si rivolge

Possono accedere al beneficio TUTTE le imprese, residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione 4.0 nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e quindi a partire dal 1° gennaio 2018.


Quali spese sono ammissibili

Le attività di formazione che verranno agevolate dal decreto sono tutte quelle svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nelle tecnologie previste dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Esse sono:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

N.B. Non si considerano ammissibili le attività di formazione ordinaria o periodica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente o di altra materia di formazione obbligatoria organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente.


Come si accede all’agevolazione

Perché il credito d’imposta sia considerato ammissibile, sarà necessario richiedere il rilascio di apposita certificazione al revisore legale dei conti. Le imprese non obbligate alla revisione dovranno richiedere il rilascio di tali documenti ad una società di revisione ovvero da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al Bilancio. Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta dovranno conservare, ai fini di controllo, una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.


Modalità di presentazione

La domanda può essere presentata tramite il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.

Contattaci per ogni approfondimento!

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